Aggiornato: 2 nov 2022

 A avvocato specializzato in diritto dei brevetti e della proprietà industriale la informa.

 

Quali invenzioni non sono brevettabili?

Secondo la L611-10 del Codice della Proprietà Intellettuale: 

1. Le nuove invenzioni che comportano un'attività inventiva e sono suscettibili di applicazione industriale sono brevettabili in tutti i campi della tecnologia.

2. In particolare, non sono considerate invenzioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo le seguenti cose

a) Scoperte e teorie scientifiche e metodi matematici;

b) Creazioni estetiche;

c) Piani, principi e metodi nell'esercizio di attività intellettuali, nel campo del gioco d'azzardo o nel campo delle attività economiche, nonché programmi informatici;

d) Presentazioni informative.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo escludono la brevettabilità degli elementi elencati in tali disposizioni solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto si riferisce a uno di tali elementi in quanto tali.

4. Fatte salve le disposizioni degli articoli da L. 611-16 a L. 611-19, le invenzioni relative a un prodotto costituito in tutto o in parte da materiale biologico, o a un procedimento per la produzione, il trattamento o l'uso di materiale biologico, saranno brevettabili alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Si considera materiale biologico quello che contiene informazioni genetiche e può riprodursi o essere riprodotto in un sistema biologico.

 

In generale, i criteri di brevettabilità delle invenzioni informatiche sono gli stessi di altri campi della tecnologia. Tuttavia, ci sono considerazioni specifiche per le invenzioni informatiche, in particolare se un'invenzione è considerata un software puro o se c'è un'interazione sufficiente con il mondo fisico per essere considerata un sistema o un apparecchio informatico.

Di seguito sono riportati alcuni dei criteri di brevettabilità comuni per le invenzioni legate al computer:

Novità: l'invenzione deve essere nuova e non deve essere stata divulgata al pubblico prima della domanda di brevetto. Ciò significa che l'invenzione deve essere considerata completamente nuova e originale.

Fase inventiva: l'invenzione deve comportare una fase inventiva che vada oltre la semplice applicazione di conoscenze o tecniche note. L'invenzione deve comportare un contributo creativo o innovativo allo stato dell'arte.

Applicazione industriale: l'invenzione deve avere un'applicazione industriale, ossia deve poter essere utilizzata in un contesto commerciale o industriale.

Chiarezza e concisione: la domanda di brevetto deve essere chiara e concisa, in modo che le rivendicazioni dell'invenzione siano facilmente comprese da una persona esperta nel settore tecnico pertinente.

Non ovvietà: l'invenzione non deve essere ovvia per una persona esperta nel settore tecnico in questione.

Va notato che le invenzioni legate al software possono essere più difficili da brevettare a causa di specifici requisiti di brevettabilità. In alcuni Paesi, le invenzioni di puro software potrebbero non essere affatto brevettabili, mentre in altri potrebbe essere necessaria una sufficiente interazione con il mondo fisico perché un'invenzione possa essere considerata brevettabile.

 

Il software di presentazione delle informazioni può essere brevettato?

Il software è tradizionalmente protetto dal diritto d'autore, come scelto dal legislatore (legge del 3 luglio 1985) e dai trattati europei.

Il software di presentazione delle informazioni non ha a priori tale carattere tecnico. È escluso dalla brevettabilità dall'Articolo L611-10, 2), c) e d) del Codice della Proprietà Intellettuale.

 È un software 'puro', un po' come un elaboratore di testi, un'interfaccia uomo-macchina, senza alcun effetto tecnico particolare, in grado di risolvere un problema tecnico, di esercitare una forza.

L'11 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze sull'argomento, che possono sembrare contraddittorie.

Nel n. 20-10.935 (rifiuto), la Corte di Cassazione è favorevole alla brevettabilità e accetta la natura tecnica del software di presentazione delle informazioni.

Nella sentenza n°19-19.567 (cassazione), la Corte non condivide questo punto e chiede di dimostrare la natura tecnica dell'invenzione, sempre in relazione al software di presentazione delle informazioni.

 

Vedi anche :

Come proteggere il software?

Pierre de Roquefeuil, avvocato di brevetti à Parigi la sostiene nella difesa dei suoi interessi e di quelli della sua azienda.

 

Vedi anche :

Contraffazione: come reagire?

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