Rovescio giudiziario sui diritti degli esecutori di opere musicali.

Secondo l'Articolo L212-4 del Codice della Proprietà Intellettuale:

"La firma del contratto tra un interprete e un produttore per la produzione di un'opera audiovisiva costituisce un'autorizzazione a fissare, riprodurre e comunicare al pubblico l'interpretazione dell'interprete.
Tale contratto fissa un compenso distinto per ciascuna modalità di sfruttamento dell'opera. »

 
L'articolo stabilisce quindi la presunzione che il contratto stipulato per la prestazione di un servizio destinato ad essere incorporato in un'opera audiovisiva comporti l'autorizzazione per il produttore a sfruttare tale servizio se effettivamente viene incorporato nell'opera audiovisiva.
L'esecuzione di un'opera musicale prodotta ai fini di una produzione
l'opera audiovisiva rientra in questo regime, anche se quest'ultimo riguarda i diritti degli interpreti di un'opera audiovisiva e non, più specificamente, quelli degli interpreti dell'opera musicale incorporata nell'opera audiovisiva?
 
La Corte di Cassazione al completo ha deciso in senso affermativo dopo un lungo dibattito. 
 

Sentenza n. 636 del 16 febbraio 2018 (16-14.292) - Corte di Cassazione - Assemblea plenaria
Vedi anche :

Cessione del diritto d'autore, richiamo al principio

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