Il licenziatario del software è un trasgressore o semplicemente un co-appaltatore difettoso?
18 ottobre 2018 -
Il licenziatario può essere qualificato come trasgressore? Evoluzione del dibattito.
Il mancato rispetto dei termini di un contratto di licenza software da parte di un licenziatario di software (per scadenza di un periodo di prova, superamento del numero di utenti autorizzati o di un'altra unità di misura, come i processori che possono essere utilizzati per eseguire le istruzioni del software, o modifica del codice sorgente del software quando la licenza riserva questo diritto al licenziatario originale) costituisce :
- una violazione (ai sensi della Direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004) subita dal titolare del diritto d'autore del software riservato dall'articolo 4 della Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla tutela giuridica dei programmi per computer
- o può essere soggetta a un regime giuridico separato, come il regime di responsabilità contrattuale di diritto comune?
Se si tratta di una contraffazione, il contraffattore può essere perseguito secondo il regime specifico della contraffazione, con in particolare la possibilità di perseguire penalmente, sequestrare e contraffare;
Se si tratta di una semplice violazione del contratto, il licenziatario può essere citato in giudizio in base al regime generale dell'illecito contrattuale.
Esiste una notevole differenza in termini legali, in particolare per quanto riguarda le prove e il tipo di risarcimento che si può ottenere per i danni.
Corte d'appello di Parigi, Divisione 5 - Divisione 1, sentenza del 16 ottobre 2018
1 Con un contratto del 25 agosto 2010, modificato da un addendum del 1° aprile 2012, IT Development ha concesso a Free Mobile, un operatore telefonico che offre pacchetti di telefonia mobile sul mercato francese, un contratto di licenza e manutenzione per un pacchetto software denominato ClickOnSite, un pacchetto software di gestione centralizzata dei progetti, progettato per consentirle di organizzare e monitorare in tempo reale la distribuzione di tutte le sue antenne di radiotelefonia da parte dei suoi team e dei suoi fornitori di servizi tecnici esterni.
Sostenendo che il software era stato modificato in violazione del contratto di licenza, e dopo aver effettuato un sequestro il 22 maggio 2015 presso i locali di Coraso, un subappaltatore di Free Mobile, IT Development, con atto del 18 giugno 2015, ha citato Free Mobile per la violazione del software ClickOnSite e per il risarcimento del danno.
Oltre all'inammissibilità e all'infondatezza di queste richieste, Free Mobile ha presentato una domanda riconvenzionale per procedura abusiva.
2 IT Development ha presentato appello il 3 febbraio 2017 contro la sentenza del 6 gennaio 2017 del Tribunale di Grande Istanza di Parigi, che ha stabilito che
- Dichiarato inammissibile IT Development per le sue richieste di risarcimento basate sulla responsabilità civile,
- Respinta la richiesta di risarcimento danni da parte dell'azienda per procedimento abusivo.
Mobile gratuito, - Ha condannato la società IT Development a pagare le spese del procedimento e a pagare la società Free Mobile.
8.000 sulla base delle disposizioni dell'Articolo 700 del Codice di Procedura Civile.
procedura civile.
3 Nelle sue osservazioni finali del 3 maggio 2018, IT Development chiede al tribunale di:
- In via preliminare, sottoponga alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU) una domanda di pronuncia pregiudiziale nella forma seguente:
"Il mancato rispetto dei termini di un contratto di licenza software da parte di un licenziatario di software (per la scadenza di un periodo di prova, per il superamento del numero di utenti autorizzati o di qualche altra unità di misura, come i processori che possono essere utilizzati per eseguire le istruzioni del software, o per la modifica del codice sorgente del software, quando la licenza riserva questo diritto al licenziatario originale) costituisce :
- una violazione (ai sensi della Direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004) subita dal titolare del diritto d'autore del software riservato dall'articolo 4 della Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla tutela giuridica dei programmi per computer
- Oppure può essere soggetta a un regime giuridico separato, come il regime di responsabilità contrattuale di diritto comune? - Annullare la sentenza impugnata e :
"Dichiara ammissibile l'azione di contraffazione intentata da IT Development;
"Ritenere che il software ClickOnSite che si presume abbia violato sia identificato e originale;
"Dichiarare e giudicare che le modifiche apportate al software da Free Mobile costituiscono atti di violazione;
"1.440.000 come risarcimento per il danno subito da IT Development;
"In subordine, su base contrattuale, ordinare a Free Mobile di pagare a IT Development la somma di 840.000 euro come risarcimento per il danno subito da IT Development; - In tutti i casi: proibire a Free Mobile e Coraso di utilizzare il software ClickOnSite e di estrarre e riutilizzare i dati dal software ClickOnSite, con una multa di 500 euro per ogni giorno di ritardo, a partire dal giorno successivo al quindicesimo giorno dalla notifica della decisione, con l'obbligo per Free Mobile di fornire la prova di aver smesso di utilizzare il software con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato (disinstallazione o altro);
"Riservando la giurisdizione sulla liquidazione delle penalità;
"Condannare la società Free Mobile al pagamento di tutte le spese, comprese quelle dell'ispezione e quelle del sequestro della merce;
"Ordinare a Free Mobile di pagare a IT Development la somma di 40.000 euro ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile francese.
4 Nelle sue osservazioni finali dell'11 maggio 2018, Free Mobile chiede al tribunale di:
- Confermare tutte le disposizioni della sentenza, ad eccezione del rigetto della richiesta di risarcimento danni di Free Mobile per abuso di procedura, e ad eccezione del quantum dell'ordinanza contro IT Development sulla base delle disposizioni dell'Articolo 700 del Codice di Procedura Civile francese;
- Affermando la sentenza sotto questi aspetti, e decidendo di nuovo :
"condannare la società IT Development a pagare alla società Free Mobile la somma di 50.000 euro (cinquantamila euro) a titolo di risarcimento danni per procedimento abusivo;
"condannare IT Development a pagare a Free Mobile la somma di 50.000 euro (cinquantamila euro) in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile francese, per le spese non incluse in quelle del primo grado; - Aggiungendo il giudizio:
"Dichiarare nullo il verbale di sequestro redatto il 22 maggio 2015.
dal signor Yves MAS, ufficiale giudiziario, presso la sede legale della società CORASO;
"Dichiarare la "Relazione di esperti" del 30 maggio 2015 e la "Nota tecnica redatta liberamente" presentata ai dibattiti da IT Development come reperti 12 e 43 nulli, o almeno dichiararli inammissibili come prove e rimuoverli dai dibattiti;
"Dichiarare IT Development inammissibile, e in ogni caso infondata, in tutte le sue richieste contro Free Mobile; respingerla;
"Ordinare a IT Development di versare a Free Mobile la somma di 50.000 euro (cinquantamila euro) ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile francese, a titolo di spese non incluse nelle spese del procedimento di appello;
"Condannare la società IT Development al pagamento di tutte le spese, che possono essere recuperate direttamente da SELAS Bardehle Pagenberg, Avocats, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 699 del Codice di Procedura Civile.
5 L'ordine di chiusura è datato 15 maggio 2018.
DISCUSSIONE
Ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 455 del Codice di Procedura Civile, si rimanda espressamente, per un'esposizione esaustiva delle richieste e dei motivi delle parti, alle memorie scritte che esse hanno trasmesso, come sopra indicato.
Ammissibilità e questione pregiudiziale
6 Nella sua citazione e nelle sue memorie in primo grado, IT Development ha sostenuto che Free Mobile ha commesso atti di violazione modificando il software ClickOnSite, in particolare creando nuovi moduli. Secondo l'azienda, il convenuto non aveva il diritto di invocare le disposizioni dell'Articolo L.122-6-1 del Codice della Proprietà Intellettuale francese che lo autorizzava a modificare il software per un uso conforme alla sua destinazione, poiché, da un lato, queste modifiche erano sostanziali e, dall'altro, la possibilità di apportarle era esclusa dal contratto;
7 Per dichiarare inammissibili le richieste di Free Mobile basate sulla contraffazione, il tribunale ha considerato che la combinazione degli Articoli 122-6 e 122-6-1 del Codice della Proprietà Intellettuale francese ha portato al riconoscimento di due regimi di responsabilità distinti in questo ambito, uno dei quali è di tipo illecito in caso di violazione dei diritti operativi dell'autore del software, come designati dalla legge, e l'altro è di tipo contrattuale, in caso di violazione di un diritto dell'autore riservato dal contratto; In questo caso, Free Mobile è stata chiaramente accusata di violazioni dei suoi obblighi contrattuali, che sarebbero coperti da un'azione di responsabilità contrattuale, e non dall'illecito di violazione del software;
8 Nel ricorso, IT Development chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale e poi di ribaltare la sentenza, chiedendo che l'azione di contraffazione sia dichiarata ammissibile. A tal fine, sostiene, in primo luogo, che il diritto dell'autore di un programma software di autorizzare o vietare la modifica del codice sorgente del software è un diritto di origine legale, e che la violazione di questo diritto da parte del licenziatario non è una semplice violazione contrattuale, ma una violazione del diritto legale dell'autore, costituendo così una violazione; in secondo luogo, mentre per tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, la procedura di contraffazione è espressamente disponibile in caso di violazione di un contratto di licenza, l'articolo L 335-3 paragrafo 2 dell'IPC, che prevede che la violazione di uno dei diritti dell'autore di un programma di software, come definito nell'articolo L. 122-6, sia considerata un'infrazione.122-6, è anche una violazione di uno dei diritti dell'autore di un software, come definito nell'articolo L. 122-6, è destinato ad applicarsi sia ai casi di utilizzo senza diritto ('pirateria' in senso stretto) sia a quelli di utilizzo che eccedono la licenza; in terzo luogo, che l'azione di contraffazione non è un'azione esclusivamente extracontrattuale; che la distinzione tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale è contraria all'obiettivo del legislatore europeo di istituire una procedura unica a seguito della Direttiva 2004/48; che in realtà, la contraffazione ha una doppia natura: in primo luogo, non è un'azione contrattuale, ed è cieca, dalla legge del 2007, alla distinzione tra contrattuale e illecito; in secondo luogo, non è un'azione contrattuale, e non è un'azione contrattuale; in terzo luogo, non è un'azione contrattuale, ed è cieca, dalla legge del 2007, alla distinzione tra contrattuale e illecito; in quarto luogo, la Direttiva Anti-Contraffazione ha voluto dare la definizione più ampia possibile di contraffazione, che copre tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
9 Free Mobile, che ritiene che non sia necessario porre alcuna domanda preliminare, chiede che la sentenza sia confermata. Sostiene che le disposizioni di legge stabiliscono due diversi regimi di responsabilità per due diverse categorie di atti: da un lato, gli atti che violano un diritto riservato dalla legge, che conferiscono all'autore del software un'azione di responsabilità civile, l'azione per violazione, e dall'altro, gli atti che violano un diritto riservato dal contratto, che conferiscono all'autore del software un'azione di responsabilità contrattuale contro il suo co-appaltatore; Nel caso in questione, gli atti in questione, ossia la violazione degli obblighi contrattuali del licenziatario, non conferiscono a Free Mobile un'azione di contraffazione; la non cumulabilità della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale è un principio cardine della responsabilità civile nel diritto francese ed è opinione comune che il creditore di un'obbligazione contrattuale non possa invocare le regole della responsabilità extracontrattuale contro il debitore di tale obbligazione, anche se avesse un interesse a farlo; che in realtà, quando il legislatore intende derogare al diritto ordinario consentendo alla parte lesa di intentare un'azione per illecito civile contro un licenziatario che viola uno dei limiti della sua licenza, mentre in linea di principio potrebbe farlo solo sulla base della responsabilità contrattuale, prevede espressamente e in modo molto preciso questa deroga, come nel caso di una licenza di brevetto o di un marchio; che, d'altra parte, nel caso delle licenze di software, il legislatore non ha previsto alcuna deroga al principio di diritto comune secondo il quale, in presenza di un contratto di licenza che vincola le parti, il regime di responsabilità contrattuale prevale su quello di responsabilità extracontrattuale; nessuna disposizione della Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla tutela giuridica dei programmi per computer, né alcuna disposizione della Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, impone agli Stati membri di dare la precedenza alla responsabilità extracontrattuale rispetto a quella contrattuale, nel caso in cui l'utente legittimo di un programma software violi i limiti della licenza di cui beneficia; inoltre, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già sancito, in una sentenza del 18 aprile 2013 (C-103/11, Commissione Europea v. Systran), che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la responsabilità extracontrattuale prevale su quella contrattuale. Systran), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già sancito il principio di diritto comune secondo cui la responsabilità contrattuale prevale sulla responsabilità civile.
Tenendo presente questo, il tribunale
10 1 - Il contesto fattuale
La corte ha ricordato che con un contratto del 25 agosto 2010, modificato da un emendamento del 1° aprile
Nel 2012, IT Development ha concesso a Free Mobile, l'operatore di telefonia mobile, una
telefonia che offre pacchetti di telefonia mobile sul mercato francese. una licenza e un contratto
manutenzione su un pacchetto software chiamato ClickOnSite, un software di gestione dei progetti.
per consentirle di organizzare e monitorare in tempo reale l'evoluzione della
La distribuzione di tutte le sue antenne di radiotelefonia da parte dei suoi team e delle sue
fornitori di servizi tecnici esterni.
IT Development critica Free Mobile per aver modificato il software ClickOnSite, in particolare creando nuovi moduli.
Oltre alla natura sostanziale di queste modifiche, sostiene che le disposizioni dell'Articolo 6 "Ambito di applicazione della licenza" sono sufficienti a sostenere che Free Mobile non aveva il diritto di apportare tali modifiche:
In ogni caso, il Cliente si astiene espressamente dal ...:
- riprodurre, direttamente o indirettamente, il Pacchetto Software (...) ad eccezione delle copie di backup;
- decompilare e/o decodificare il Pacchetto Software, salvo eccezioni legali;
- modificare, correggere, adattare, creare seconde opere e aggiunte, direttamente o indirettamente, in relazione al Pacchetto Software, fermo restando che il Cliente avrà comunque libero accesso alla banca dati.
- (...)
Se necessario, il Cliente si riserva il diritto di chiedere al Fornitore, tramite lettera, fax o e-mail, le informazioni necessarie per l'interoperabilità o la compatibilità del Pacchetto Software con altri software utilizzati dal Cliente. In assenza di una risposta soddisfacente in merito alla completezza e alla pertinenza di tali informazioni da parte del Fornitore entro un mese dal ricevimento di tale richiesta, il Cliente stesso procederà, in conformità con le disposizioni dell'articolo L 122-6-1 del Codice francese della proprietà intellettuale, a decompilare il codice sorgente del Pacchetto software al solo scopo di garantire l'interoperabilità o la compatibilità del Pacchetto software con un altro pacchetto software utilizzato dal Cliente (...).
In primo grado, l'attore ha basato le sue richieste esclusivamente sulla violazione. In appello, ha basato le sue richieste, in alternativa, sulla responsabilità contrattuale.
Oltre all'inammissibilità delle richieste basate sulla contraffazione, Free Mobile sostiene nel merito che, in primo luogo, non è stata fornita la prova dell'originalità del software, in secondo luogo, le operazioni di sequestro e di contraffazione sono nulle, così come la relazione redatta da un esperto, e in terzo luogo, non è stata fornita la prova della modifica non autorizzata del software, che non è stata fornita la prova di una modifica non autorizzata del software e, infine, che le modifiche apportate riguardano solo il database dell'operatore licenziatario e che la clausola che vieta la modifica del pacchetto software, contraria alle disposizioni di ordine pubblico dell'articolo L. 122-6-1, non è valida.122-6-1 del Codice della Proprietà Intellettuale, deve essere considerata non scritta.
11 2 - I testi rilevanti
a - Direttive comunitarie
Articolo 2 della Direttiva 48/2004/CE del 29 aprile 2004
1 - Fatti salvi i mezzi previsti o che possono essere previsti dalla legislazione comunitaria o nazionale, nella misura in cui tali mezzi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i rimedi si applicheranno, in conformità con l'articolo 3, a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009
Articolo 4 - Atti limitati
1. Fatti salvi gli Articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare ai sensi dell'Articolo 2 includono il diritto di realizzare o autorizzare :
(a) la riproduzione permanente o temporanea di un programma informatico, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (...)
(b) la traduzione, l'adattamento, l'arrangiamento e qualsiasi altra trasformazione di un programma
e la riproduzione del programma risultante, senza pregiudicare i diritti della
persona che trasforma il programma informatico;
(c) qualsiasi forma di distribuzione, incluso il noleggio, al pubblico dell'originale o delle copie.
di un programma informatico.
Articolo 5 - Eccezioni agli atti limitati
1. Ad eccezione di quanto specificamente previsto in un contratto, gli atti di cui all'Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), non richiedono l'autorizzazione del titolare dei diritti quando tali atti sono necessari per consentire all'acquirente legittimo di utilizzare il programma per elaboratore in modo coerente con il suo scopo, compresa la correzione degli errori.
b - Articoli del Codice della Proprietà Intellettuale
Articolo L112-2
In particolare, sono considerate opere intellettuali ai sensi del presente Codice le seguenti: (...)
13° Software, compreso il materiale di progettazione preparatorio.
Articolo L122-6
Con riserva delle disposizioni dell'Articolo L. 122-6-1, Il diritto di sfruttamento appartenente all'autore di un prodotto software include il diritto di eseguire e autorizzare :
1° La riproduzione permanente o temporanea di software (...)
2° La traduzione, l'adattamento, la sistemazione o qualsiasi altra modifica del software e
la riproduzione del software risultante (...)
3° L'immissione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, compreso il noleggio, di una o più copie di un programma software mediante qualsiasi procedimento (...)
Articolo L122-6-1
I. Gli atti previsti al 1° e al 2° comma dell'articolo L. 122-6 non sono soggetti all'autorizzazione dell'autore quando sono necessari per consentire l'utilizzo del software, in conformità alla sua destinazione, da parte della persona autorizzata a utilizzarlo, compresa la correzione di errori.
Tuttavia, l'autore ha il diritto di riservarsi per contratto il diritto di correggere gli errori e di determinare i termini e le condizioni particolari a cui saranno soggetti gli atti previsti al 1° e 2° dell'articolo L. 122-6, necessari per consentire l'uso del software, in conformità con lo scopo previsto, da parte della persona autorizzata a utilizzarlo.
Articolo L335-3
Costituisce inoltre un reato di contraffazione la violazione di uno qualsiasi dei diritti dell'autore di un prodotto software, come definito nell'articolo L. 122-6.
3 - Motivi
12 Dal XIX secolo, la legge francese sulla responsabilità civile si basa sul principio cardinale della non accumulazione della responsabilità civile e contrattuale, che implica :
- che una persona non può essere ritenuta responsabile per contratto e per illecito civile da un'altra persona per gli stessi atti,
- che la responsabilità per fatto illecito viene accantonata a favore della responsabilità contrattuale quando, da un lato, le parti sono vincolate da un contratto valido e, dall'altro, il danno subito da una delle parti deriva dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione di uno degli obblighi del contratto.
Inoltre, il diritto francese ritiene tradizionalmente che la contraffazione, che in origine è un reato penale, sia una questione di responsabilità civile e non di violazione del contratto.
13 Il tribunale ne ha dedotto che, nel caso di specie, mentre le parti sono vincolate dal contratto del 25 agosto 2010 e si sostiene che il danno è derivato dall'inadempimento delle clausole di tale contratto e in particolare dell'articolo 6, la responsabilità per fatto illecito deve essere accantonata a favore della responsabilità contrattuale e, di conseguenza, l'azione di contraffazione, che è assimilata a un'azione per fatto illecito, deve essere dichiarata inammissibile.
La società interpellata, a sostegno di questa analisi, cita giustamente le decisioni dei tribunali francesi in tal senso, tra cui una sentenza di questa Camera del 10 maggio 2016.
14 Tuttavia, non è privo di rilevanza il fatto che la società appellante sostenga che la violazione non è essenzialmente un'azione illecita, ma potrebbe anche derivare dall'inadempimento di un contratto.
È vero che la contraffazione è definita nel suo senso più ampio come una violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, nel caso particolare dell'Articolo L.335-3, come la violazione di uno dei diritti dell'autore di un programma software [definito nell'Articolo L.122-6].
Nessuno di questi testi, né nessun altro testo francese relativo alla contraffazione, afferma espressamente che la contraffazione si applica solo quando le parti non sono vincolate da un contratto.
Sebbene possano essere presentati come eccezioni al principio di non cumulo, i testi seguenti sono anche esempi di quali azioni di contraffazione possono essere intraprese in materia di brevetti e marchi contro un licenziatario che viola i limiti del suo contratto:
Articolo L.613-8, paragrafo 3 del Codice della Proprietà Intellettuale
I diritti conferiti dalla domanda di brevetto o dal brevetto possono essere invocati contro un licenziatario che viola una qualsiasi delle limitazioni della sua licenza.
Articolo L.714-1 del Codice della Proprietà Intellettuale
I diritti conferiti dalla domanda di marchio o dal marchio possono essere invocati contro un licenziatario che viola una qualsiasi delle limitazioni della sua licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma coperta dalla registrazione in cui il marchio può essere usato, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali la licenza è concessa, il territorio in cui il marchio può essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
Nella fattispecie, gli articoli L 122-6 e L 122-6-1 del Codice della Proprietà Intellettuale, pur prevedendo che i termini e le condizioni specifiche di una modifica del software possano essere determinati per contratto, non stabiliscono in alcun modo che in tali casi sia esclusa un'azione per violazione. Lo stesso vale per gli articoli 4 e 5 della Direttiva 2009/24/CE, che essi recepiscono.
Infine, è vero che l'articolo 2 "Ambito di applicazione" della Direttiva 48/2004/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale stabilisce in termini generali che le misure, le procedure e i rimedi si applicano (...) a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, senza distinguere se tale violazione sia o meno il risultato della violazione di un contratto.
In queste circostanze, la Corte ritiene che una questione preliminare debba essere sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei termini proposti.
Che il caso sarà sospeso fino alla risposta della Corte di Giustizia;
DECISIONE
15 Il tribunale, con un giudizio contraddittorio davanti alla legge,
Rinviare la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per una pronuncia pregiudiziale:
Il mancato rispetto dei termini di un contratto di licenza software da parte di un licenziatario di software (per scadenza di un periodo di prova, superamento del numero di utenti autorizzati o di un'altra unità di misura, come i processori che possono essere utilizzati per eseguire le istruzioni del software, o modifica del codice sorgente del software quando la licenza riserva questo diritto al licenziatario originale) costituisce :
- una violazione (ai sensi della Direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004) subita dal titolare del diritto d'autore del software riservato dall'Articolo 4 della Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla protezione giuridica dei programmi per computer
- o può essere soggetta a un regime giuridico separato, come il regime di responsabilità contrattuale di diritto comune?
Sostiene l'appello di IT Development in attesa della decisione della Corte di Giustizia,
Ordina che una copia della sentenza e una copia del fascicolo della causa siano inviate alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per posta raccomandata.
L'originalità del software davanti al giudice preliminare
Ottenere assistenza per i suoi contratti IT
Corte d'Appello di Parigi, Sezione 5, Polo 2, 19 marzo 2021, RG n°19/17493 che conferma TGI Paris 21 giugno 2019 n°11/07081.
In questo giudizio, è la violazione del contratto che viene mantenuta in seguito alla violazione dei termini del contratto di licenza di proprietà intellettuale (contratto di licenza software).
Tuttavia, questa soluzione viene contestata dalla Corte di Cassazione, che accetta l'azione di contraffazione.
Corte di Cassazione, 1a Corte civile, sentenza del 5 ottobre 2022
Ricorda il principio
Le norme sulla proprietà intellettuale puniscono penalmente e civilmente la violazione dei diritti d'autore, di marchio o di brevetto, il diritto d'autore legato al software, ossia il reato di contraffazione.
Fare il caso di un'eccezione
Tuttavia, quando è in gioco un contratto che implica la discussione e la collaborazione tra due co-appaltatori, una forma di riservatezza, è sorprendente invocare l'ira legata alla repressione del reato (penale e civile) di contraffazione per punire il contraente indelicato.
La nozione stessa di contratto sembra antinomica rispetto alla nozione di illecito civile, che presuppone una violazione della fiducia pubblica, uno scandalo pubblico. Si è tentati di dire che la sentenza torna alle origini.
Tuttavia, non approfondisce le ragioni della scelta del regime di responsabilità contrattuale, limitandosi ad affermare che :
"Quando l'evento che dà origine a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale deriva da una violazione contrattuale, in quanto il titolare del diritto ha contrattualmente acconsentito al suo utilizzo con alcune riserve, è ammissibile solo un'azione per responsabilità contrattuale in applicazione del principio di non accumulo della responsabilità.
Il dibattito presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La sentenza riporta anche il dibattito che si è svolto davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'argomento (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 18 dicembre 2019, causa C-666-18)( sentenza del 18 dicembre 2019, Sviluppo IT v. Mobile gratuito)La Commissione Europea ha adottato una proposta di Direttiva sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, basata sulle Direttive 2004/48 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e 2009/24 sulla protezione legale dei programmi informatici.
Secondo la CGUE :
[Mentre la Direttiva 2004/48 mira a stabilire misure, procedure e rimedi nei confronti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, che comprendono il diritto d'autore sui programmi informatici previsto dalla Direttiva 2009/24, questa prima direttiva non stabilisce le modalità esatte per l'applicazione di tali tutele e non prescrive l'applicazione di un particolare regime di responsabilità in caso di violazione di tali diritti.
44 - Ne consegue che il legislatore nazionale rimane libero di stabilire le modalità pratiche per la tutela di tali diritti e di definire, in particolare, la natura, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione a disposizione del titolare di tali diritti nei confronti di un licenziatario di programmi informatici in caso di violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale.
Tuttavia, la dottrina rimane divisa sull'argomento, così come la giurisprudenza recente (TJ Paris 6 luglio 2021, n°18/01602), ma tende ad ammettere l'azione di contraffazione (cfr. la decisione citata all'inizio dell'articolo Corte di cassazione, (1re ch. civ), 5 ottobre 2022, Sté Entr'ouvert et Sté Orange).
L'originalità del software davanti al giudice preliminare
Aggiornato al 12 novembre 2022
La Corte di Cassazione ammette l'azione di contraffazione in caso di mancato rispetto del contratto di licenza.
Nella decisione della Corte di Cassazione, (1re ch. civ), 5 ottobre 2022, Sté Entr'ouvert et Sté Orange, la Corte di Cassazione riconosce che la violazione dei diritti di proprietà intellettuale può essere sanzionata con l'infrazione indipendentemente dal regime di responsabilità nazionale, contrattuale o meno.
Testi citati :
Articolo L. 335-3, paragrafo 2, del Codice della Proprietà Intellettuale,
Articoli 7 e 13 della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 1 della Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla tutela giuridica dei programmi per computer.