Mag 2 Nov 2022

Cosa devo inserire nei termini e condizioni del mio sito web?

Primo: comprendere l'ambito delle condizioni generali:

Il Codice Civile afferma che:

Articolo 1110
Un contratto privato è quello in cui i termini sono liberamente negoziati tra le parti.
Un contratto di adesione è quello in cui le condizioni generali, che non sono soggette a negoziazione, sono determinate in anticipo da una delle parti.

Articolo 1171
In un contratto di adesione, qualsiasi clausola che crei uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto sarà considerata non scritta.
La valutazione dello squilibrio significativo non riguarda l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezza del prezzo del servizio.

Articolo 1111
Il contratto quadro è un accordo con cui le parti concordano le caratteristiche generali dei loro futuri rapporti contrattuali. I contratti attuativi specificano i termini e le condizioni del contratto.

Articolo 1119
I termini e le condizioni generali invocati da una parte saranno efficaci nei confronti dell'altra solo se sono stati portati a conoscenza di quest'ultima e da essa accettati.
In caso di discrepanze tra i termini e le condizioni generali invocati da una delle parti, le clausole in conflitto saranno inefficaci.
In caso di discrepanza tra i termini e le condizioni generali e speciali, questi ultimi prevarranno sui primi.

Articolo 1190
In caso di dubbio, il contratto di adesione viene interpretato contro il creditore e a favore del debitore, e il contratto di adesione contro il proponente.

...Da questi chiarimenti consegue che le condizioni generali del commercio attuale, che per natura sono sempre esenti da negoziazione e che mirano a creare uno squilibrio, potrebbero essere messe in discussione almeno in parte; un dubbio sull'interpretazione di una clausola deve andare a beneficio di colui al quale è stato chiesto di sottoscrivere le condizioni generali.

Affinché siano applicabili, le condizioni generali devono essere state accettate: la parte che le propone deve quindi essere in grado di dimostrare che l'altra parte ne ha preso conoscenza e le ha accettate; si tratta di studiare ciò che viene generalmente fatto nella pratica, con cose simili, e di verificarne la validità.

Così, nella sentenza del 17 giugno 2021, n. 17/05445, la Corte d'Appello di Parigi, Pôle 5, camera 5, afferma:

Invocando le disposizioni delArticolo L. 441-6 del Codice Commerciale affermando che le condizioni generali di vendita costituiscono la 'sola' base per la negoziazione commerciale, l'azienda A. deduce che :

- da un lato, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni generali di acquisto e che, di conseguenza, 'non è possibile accantonare contrattualmente le condizioni generali di vendita della società A. a favore delle condizioni generali di acquisto della società B., poiché tale soluzione è contraria alle disposizioni sopra citate,

- D'altra parte, ritenendo nella motivazione della sentenza che la società A. avesse espressamente accettato le condizioni generali di acquisto della società B. consegnando le unità di argilla, il tribunale ha violato il testo sopra citato.

Tuttavia, oltre al fatto che questa frase è stata abrogata dalarticolo 123-I della legge n° 2014-344 del 17 marzo 2014ma reintrodotto nel nuovo Articolo L. 441-1, III del Codice CommercialedallaArticolo 1 dell'Ordinanza n. 2019-359 del 24 aprile 2019 rielaborazione del Titolo IV del Libro IV del suddetto Codice, si deve notare che è essenzialmente perché laArticolo L.441-6 del Codice Commerciale richiede a qualsiasi venditore o fornitore di servizi di comunicare le proprie condizioni generali di vendita, il legislatore ha dedotto che, una volta redatte, esse costituiscono 'la base della negoziazione commerciale', senza tuttavia considerare espressamente che esse prevalgono automaticamente sulle condizioni generali di acquisto, laddove queste esistano.

Poiché le parti si oppongono alle reciproche condizioni generali di contratto, è necessario innanzitutto determinare quale di esse possa applicarsi alla controversia.

Mostra :

- dell'ordine di acquisto n. 6847 dell'8 gennaio 2014, indirizzato alla società A., che la società B. le ha ordinato 120.000 unità di argilla, metà delle quali dovevano essere consegnate il 3 marzo 2014 e metà il 31 marzo successivo, specificando che i suddetti ordini sono stati effettuati in base ai suoi termini e condizioni generali di acquisto allegati,

- della conferma d'ordine del 10 gennaio 2014, che la società A. ha confermato di aver ricevuto allegando le sue 'nuove condizioni generali di vendita applicabili dal 1° aprile 2013'.

Non è contestato che questo sia stato in linea di massima il caso dell'ordine di acquisto n. 7427 del 20 giugno 2014, relativo a 8.000 unità di argilla da consegnare il 22 agosto 2014.

Ne consegue che l'acquirente ha tentato di imporre le proprie condizioni generali di acquisto e che, confermando la ricezione dell'ordine allegando le proprie condizioni generali di vendita, anche il venditore ha tentato di imporre le proprie condizioni, ma in tal modo ha implicitamente e necessariamente significato che non accettava le condizioni generali di acquisto allegate all'ordine. Anche se la società B. aveva la possibilità di annullare l'ordine in assenza di un'accettazione incondizionata delle condizioni generali di acquisto, non ha affermato di averlo fatto e non contesta di aver accettato definitivamente le consegne successive. In presenza di condizioni generali di contratto, le cui clausole essenziali non sono compatibili tra loro, si deve ritenere che esse si annullino a vicenda e che non sia applicabile alcuna condizione generale, il che porta a esaminare la controversia esclusivamente secondo le regole del diritto comune e a dichiarare nulla la richiesta della società A. di annullamento dell'articolo 1 delle condizioni generali di contratto della società B. a causa di un possibile squilibrio significativo degli obblighi tra le parti, in quanto tale clausola non si applica alla controversia.

 


Vedi anche : Nuovi obblighi per gli operatori delle piattaforme di revisione


 

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