Il decreto "name and shame" consente alla DGCCRF di pubblicare le sue decisioni.

 

All'interno del Ministero dell'Economia, la DGCCRF assicura il corretto funzionamento dei mercati a beneficio dei consumatori e delle imprese. La DGCCRF lavora per garantire il rispetto delle regole di concorrenza, la protezione economica dei consumatori e la sicurezza e la conformità di prodotti e servizi. Come autorità di controllo, interviene in tutte le aree di consumo (prodotti alimentari e non alimentari, servizi); in tutte le fasi dell'attività economica (produzione, trasformazione, importazione, distribuzione); qualunque sia la forma di commercio: negozi, siti di e-commerce o legati all'economia collaborativa, ecc.

Ai sensi del Decreto n. 2022-1701 del 29 dicembre 2022, che definisce le procedure di pubblicità delle misure adottate in applicazione del Libro IV del Codice di Commercio e del Libro V del Codice del Consumo, le aziende che non rispettano le leggi in materia di consumo, concorrenza e commercio possono essere inserite nella lista nera della DGCCRF (Direzione Generale della Concorrenza, del Consumo e del Controllo delle Frodi).

Questo decreto si basa sugli articoli L464-9 e seguenti del Codice commerciale e L521-2 e seguenti del Codice del consumo.

"Nome e vergogna: cosa può pubblicare la DGCCRF?

Non solo le sanzioni imposte per il mancato rispetto delle scadenze di pagamento, ma anche quelle imposte per tutte le infrazioni perseguite dalla DGCCRF:

  • Violazioni del diritto dei consumatori (informazione precontrattuale, diritto di recesso, garanzia legale, pratiche commerciali ingannevoli).
  • Reati che costituiscono pratiche restrittive della concorrenza

 

La DGCCRF può pubblicare queste sanzioni sul suo sito web (vedere la pagina "sanzioni") o tramite comunicato stampa, a spese dell'azienda sanzionata, su supporti fisici (stampa cartacea, negozi) e internet (blog, social network).

 

"Nome e vergogna: come diventare inediti?

La DGCCRF, a seguito di un'indagine, emette un'"ingiunzione" o propone un accordo.

Se l'ingiunzione non viene rispettata, può essere pubblicata, i cui termini sono stati notificati all'impresa interessata in anticipo, prima dell'emissione dell'ingiunzione.

"I termini della pubblicità devono essere specificati nell'ingiunzione.

È quindi necessario fare riferimento all'ingiunzione per verificare che la pubblicazione sia quella prevista. In ogni caso, una "pubblicazione" non può durare due mesi.

In caso di resistenza all'ingiunzione, anche se pubblicata, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o il tribunale civile possono essere interpellati dal Ministro per decisioni più importanti.

Ma il Ministro può anche adottare misure autorevoli, come ad esempio richiedere un dereferenziamento automatico del sito web del venditore inadempiente.

Così, nel caso wish.com, il Ministro ha chiesto e ottenuto dai motori il dereferenziamento del sito (Consiglio di Stato, 27 gennaio 2023, n. 459960), in applicazione della Legge n. 2020-1508 del 3 dicembre 2020 (articolo L521-3-1 del Codice del consumo).

 

 
it_ITItalian