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Definizione del diritto all'oblio
Il diritto all'oblio è oggetto di un importante lavoro legislativo europeo. È menzionato nella Direttiva sulla protezione dei dati personali n. 95/46/CE del 1995, fino alla decisione n. C-131/12 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, che ha sancito il diritto all'oblio in Europa.
Riconoscimento relativo da parte del RGPD
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Il 14 aprile 2016, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Entrerà in vigore il 24 maggio 2018. Prevede, tra l'altro, che il consenso del soggetto dovrà essere dato esplicitamente, che i poteri delle autorità nazionali indipendenti per la protezione dei dati saranno rafforzati e che alle aziende saranno imposte sanzioni per il mancato rispetto del regolamento.
La persona responsabile del sito in cui sono presenti le informazioni ha un periodo legale di due mesi per rispondere alla richiesta del reclamante (in conformità con l'Articolo 94 del Decreto n. 2005-1309 del 20 ottobre 2005 per l'applicazione della Legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 sull'informatica, i file e le libertà). In caso di mancata risposta o di rifiuto, il reclamante può presentare un reclamo alla CNIL.
Il diritto all'oblio si applica in due modi:
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rimuovendo le informazioni dal sito originale, il che è noto come diritto alla cancellazione (I).
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da un dereferenziamento del sito da parte dei motori di ricerca, si parla allora di diritto al dereferenziamento (II).
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Il diritto alla cancellazione
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Il diritto di dereferenziare
Il diritto di dereferenziazione, che è una conseguenza del diritto all'oblio, consente di chiedere a un motore di ricerca di rimuovere determinati risultati di ricerca associati a nomi e cognomi.
Per la cancellazione, è sufficiente scrivere al motore di ricerca chiedendo che l'elenco venga rimosso.
Tuttavia, se il motore di ricerca rifiuta o non risponde, qualsiasi persona residente in Francia può rivolgersi alla CNIL (o ai tribunali giudiziari - la CNIL ha un'azione di servizio pubblico 'verticale' per le azioni su larga scala - il giudice giudiziario è più appropriato nelle relazioni private orizzontali tra avversari.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto. La cancellazione di tali dati deve essere valutata caso per caso. Questa analisi si baserà sulla natura delle informazioni, sulla loro violazione della privacy della persona interessata e sull'interesse del pubblico a riceverle (se c'è una notorietà legata alla persona, ad esempio).
Tuttavia, il Consiglio di Stato, in una decisione resa il 24 febbraio 2017, si è preso la libertà di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea diverse questioni preliminari relative all'attuazione del diritto al dereferenziamento. Infatti, solleva diverse difficoltà relative all'ambito di applicazione della Direttiva europea del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dopo la prima interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza "Google Spain". Tali questioni riguardano gli obblighi di riferimento dell'operatore di un motore di ricerca nel caso in cui le pagine web che elabora contengano informazioni sensibili la cui raccolta e il cui trattamento sono illegali o altamente limitati (perché rivelano l'orientamento sessuale, le opinioni politiche, religiose o filosofiche, o perché contengono informazioni relative a reati, condanne penali o misure di sicurezza). Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della CGUE non fosse abbastanza precisa da consentirgli di prendere una decisione. Ha chiesto alla Corte se le regole applicabili ai dati sensibili sono applicabili ai motori di ricerca? Devono eliminare i link alle pagine web che trattano tali dati o possono rifiutarsi di farlo?
Infine, va notato che questa procedura si applica solo all'Europa, in particolare alle versioni europee di Google. La deindicizzazione non verrà effettuata sulle versioni non europee del motore di ricerca.
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Gli utenti di Internet possono richiedere all'operatore di un motore di ricerca la rimozione di una pagina web che viola la loro privacy.
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L'operatore esaminerà quindi il merito della domanda, alla luce delle condizioni stabilite dalla CGUE.
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In caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, il reclamante può rivolgersi alla CNIL o ai tribunali affinché verifichino e ordinino le misure necessarie.