La denominazione d'origine protetta dello champagne e il diritto dei marchi nell'Unione Europea, la sfida dell'etichettatura
Il diritto dei marchi mira a proteggere il circuito commerciale associando un segno a una linea di prodotti o servizi in un determinato territorio. Si tratta di un diritto armonizzato dal diritto dell'Unione Europea. L'Unione dispone anche di un proprio sistema di marchio comunitario valido in tutta l'Unione e gestito dall'ufficio marchi dell'Unione, l'EUIPO ex-OHIM.
La Denominazione di Origine Protetta è un regime legale ai sensi della legislazione europea (la controparte della AOC francese) che mira a promuovere e mantenere il valore del terroir e del know-how locale.
Il diritto dell'Unione Europea (articoli 2, 3 e 4 del TFUE) prevede una competenza esclusiva dell'UE nelle aree della politica commerciale, delle regole di concorrenza e dell'unione doganale, e una competenza condivisa con gli Stati membri nelle aree dell'agricoltura e della protezione dei consumatori.
Poiché l'argomento si riferisce sia alla protezione del mercato che alla qualità del prodotto, la legge dell'UE è quindi molto presente.
Le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) vengono assegnate in base a condizioni rigorose e sono effettivamente protette.
Le DOP attestano la qualità di un prodotto grazie alla sua origine e ai metodi utilizzati. Il loro utilizzo è strettamente regolamentato.
Un distributore non può distribuire champagne senza la parola champagne.
Per quanto riguarda lo champagne, il Comité Champagne (CIVC), un'istituzione nazionale francese, controlla l'apposizione dei marchi e l'etichettatura associata sui prodotti a base di champagne, attraverso un sistema di registrazione dei marchi (sia che si tratti di un gestore che di un distributore). Il numero così assegnato deve comparire su tutti i documenti relativi al prodotto.
Esempio di un problema di conflitto:
Le denominazioni tradizionali assimilate alle denominazioni d'origine non devono essere confuse con alcuni termini tradizionali non geografici per i vini e gli alcolici, come "metodo tradizionale", "riserva", "clos", "village" o "château". Questi termini non costituiscono denominazioni d'origine, ma sono protetti come corollari di alcune denominazioni per le quali sono riservati.
Traduzioni : DOP-IGP - Il regolamento DOP-IGP prevede esplicitamente il caso della traduzione delle denominazioni.
Pertanto, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 garantiscono la protezione delle DOP e IGP registrate "anche se la denominazione protetta viene tradotta" (cfr. CGUE, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, pt. 78, citata sopra, n. 120, protezione della DOP "Parmigiano Reggiano" nella sua forma tradotta di "Parmesan").
Questa protezione è in linea con l'Articolo 23 dell'Accordo TRIPS - i regolamenti vi fanno riferimento - che, nel contesto della protezione aggiuntiva riservata ai vini e agli alcolici, esclude la traduzione di indicazioni geografiche per prodotti strettamente simili:
TRIPs, articolo 23
ogni Membro fornirà alle parti interessate i mezzi legali per impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifica i vini per i vini che non sono originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o che identifica le bevande spiritose per le bevande spiritose che non sono originarie del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche nei casi in cui [...] l'indicazione geografica è usata in traduzione
Testi principali del settore vinicolo
Unione
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento OCM unica).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, che modifica i Regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che accompagnano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e i registri da tenere nel settore vitivinicolo.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'impianto di vigneti, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro di entrata e uscita, le dichiarazioni obbligatorie, notifiche e pubblicazione di informazioni notificate, integrando il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, modificando i Regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abrogando il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni d'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, l'annullamento della protezione, l'etichettatura e la presentazione
Francia
Codice del vino, articolo 152 e seguenti.
Legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni d'origine
Legge del 13 gennaio 1938 che integra le disposizioni del decreto del 30 luglio 1935 sulle denominazioni d'origine controllata
Legge del 12 aprile 1941 che istituisce un comitato interprofessionale per il vino di Champagne
Decreto n°78-71 del 17 gennaio 1978 relativo alla densità delle piantagioni, alle modalità di gestione e ai metodi di potatura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Champagne e Côteaux champenois".
Decreto n. 2010-1441 del 22 novembre 2010 relativo alla denominazione di origine controllata "Champagne
Decreto n° 2012-655 del 4 maggio 2012 sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e su alcune pratiche enologiche.
formattazione
Il diritto dei marchi mira a proteggere il circuito commerciale associando un segno a una linea di prodotti o servizi in un determinato territorio. Si tratta di un diritto armonizzato dal diritto dell'Unione Europea. L'Unione dispone anche di un proprio sistema di marchio comunitario valido in tutta l'Unione e gestito dall'ufficio marchi dell'Unione, l'EUIPO ex-OHIM.
La Denominazione di Origine Protetta è un regime legale ai sensi della legislazione europea (la controparte della AOC francese) che mira a promuovere e mantenere il valore del terroir e del know-how locale.
Il diritto dell'Unione Europea (articoli 2, 3 e 4 del TFUE) prevede una competenza esclusiva dell'UE nelle aree della politica commerciale, delle regole di concorrenza e dell'unione doganale, e una competenza condivisa con gli Stati membri nelle aree dell'agricoltura e della protezione dei consumatori.
Poiché l'argomento si riferisce sia alla protezione del mercato che alla qualità del prodotto, la legge dell'UE è quindi molto presente.
Le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) vengono assegnate in base a condizioni rigorose e sono effettivamente protette.
Le DOP attestano la qualità di un prodotto grazie alla sua origine e ai metodi utilizzati. Il loro utilizzo è strettamente regolamentato.
Un distributore non può distribuire champagne senza la parola champagne.
Per quanto riguarda lo champagne, il Comité Champagne (CIVC), un'istituzione nazionale francese, controlla l'apposizione dei marchi e l'etichettatura associata sui prodotti a base di champagne, attraverso un sistema di registrazione dei marchi (sia che si tratti di un gestore che di un distributore). Il numero così assegnato deve comparire su tutti i documenti relativi al prodotto.
Esempio di un problema di conflitto:
Le denominazioni tradizionali assimilate alle denominazioni d'origine non devono essere confuse con alcuni termini tradizionali non geografici per i vini e gli alcolici, come "metodo tradizionale", "riserva", "clos", "village" o "château". Questi termini non costituiscono denominazioni d'origine, ma sono protetti come corollari di alcune denominazioni per le quali sono riservati.
Traduzioni : DOP-IGP - Il regolamento DOP-IGP prevede esplicitamente il caso della traduzione delle denominazioni.
Pertanto, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 garantiscono la protezione delle DOP e IGP registrate "anche se la denominazione protetta viene tradotta" (cfr. CGUE, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, pt. 78, citata sopra, n. 120, protezione della DOP "Parmigiano Reggiano" nella sua forma tradotta di "Parmesan").
Questa protezione è in linea con l'Articolo 23 dell'Accordo TRIPS - i regolamenti vi fanno riferimento - che, nel contesto della protezione aggiuntiva riservata ai vini e agli alcolici, esclude la traduzione di indicazioni geografiche per prodotti strettamente simili:
TRIPs, articolo 23
ogni Membro fornirà alle parti interessate i mezzi legali per impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifica i vini per i vini che non sono originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o che identifica le bevande spiritose per le bevande spiritose che non sono originarie del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche nei casi in cui [...] l'indicazione geografica è utilizzata in traduzione.
Testi principali del settore vinicolo
Unione
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento OCM unica).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, che modifica i Regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che accompagnano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e i registri da tenere nel settore vitivinicolo.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'impianto di vigneti, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro di entrata e uscita, le dichiarazioni obbligatorie, notifiche e pubblicazione di informazioni notificate, integrando il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, modificando i Regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abrogando il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni d'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, l'annullamento della protezione, l'etichettatura e la presentazione
Francia
Codice del vino, articolo 152 e seguenti.
Legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni d'origine
Legge del 13 gennaio 1938 che integra le disposizioni del decreto del 30 luglio 1935 sulle denominazioni d'origine controllata
Legge del 12 aprile 1941 che istituisce un comitato interprofessionale per il vino di Champagne
Decreto n°78-71 del 17 gennaio 1978 relativo alla densità delle piantagioni, alle modalità di gestione e ai metodi di potatura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Champagne e Côteaux champenois".
Decreto n. 2010-1441 del 22 novembre 2010 relativo alla denominazione di origine controllata "Champagne
Decreto n° 2012-655 del 4 maggio 2012 sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e su alcune pratiche enologiche.
Aggiornamento ottobre 2021
"Champanillo